Diritti inviolabili e rifiuto alle emotrasfusioni del Testimone di Geova

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Diritti inviolabili e rifiuto alle emotrasfusioni del Testimone di Geova

Messaggio da Achille »

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Copio/incollo l'inizio del documento:

La recente sentenza della Cassazione n. 29469/20 rappresenta indubbiamente un punto di riferimento importante per la giurisprudenza nazionale in materia di consenso informato e diritto di autodeterminazione, specie in relazione al dissenso alle emotrasfusioni per motivi religiosi da parte del Testimone di Geova.

Il principio di diritto che la Cassazione enuncia è di particolare importanza: “il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita”.

Con la decisione qui commentata, la Suprema Corte conferma la propria giurisprudenza (conforme a quella della CEDU ai sensi degli artt. 8 e 9 della Convenzione) che ha individuato nel dissenso alle emotrasfusioni del paziente Testimone di Geova una particolare fattispecie, distinta dalla normale autodeterminazione sanitaria inquadrata nel classico schema del consenso informato. La Corte, infatti, rileva come in questo caso si realizzi un’“osmosi di principi costituzionali” che vede come perno l’art. 19 della Costituzione, ossia la libertà religiosa.
...



E queste le conclusioni:

Conclusioni:
La sentenza e il principio da essa enunciato rappresentano uno strumento di tutela non solo per il paziente, ma anche per gli operatori sanitari che hanno bisogno di certezze e garanzie. In passato i sanitari potevano pensare di trovarsi fra “l’incudine e il martello” di fronte al dissenso alle emotrasfusioni del paziente Testimone di Geova, ostaggi delle loro paure. L’opzione era: rispettare la volontà del paziente e non trasfondere avendo il timore, in caso di esito infausto, di azioni penali, ovvero trasfondere nonostante il dissenso subendo anche in questo caso azioni civili e penali da parte del paziente e dei suoi congiunti? L’evoluzione giurisprudenziale, anche con la sentenza in commento, e indubbiamente la legge n. 219/2017, sembrano aver messo finalmente a tacere questi dubbi e paure. Ora di una cosa non si deve aver paura: applicare la legge e rispettare la Costituzione.


A quanto pare si è risolto legalmente l'angoscioso dilemma in cui i medici venivano a trovarsi.
Ora i medici possono lasciar morire i TdG che dovessero avere un assoluto bisogno di trasfusioni senza rischiare di essere denunciati dai parenti.
E gli stessi TdG possono stare tranquilli, che verranno lasciati morire senza l'imposizione delle indispensabili trasfusioni...

E pensare che tutto questo nasce dalle "estremistiche" interpretazioni di alcuni passi biblici da parte di un gruppetto di dirigenti fondamentalisti, che impongono tali loro assurdi "intendimenti" agli adepti, pena l'espulsione (dissociazione) dal gruppo.

Quante persone morte per nulla... per seguire degli uomini...
"Tantum religio potuit suadere malorum".
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Messaggio da Achille »

Ho messo online una nuova pagina questa sentenza della Cassazione:

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