Non dimentichiamo mai

In questo spazio si discute di argomenti di vario genere relativi ai Testimoni di Geova e che non sono inclusi nelle altre sezioni

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jwscientist
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Messaggio da jwscientist »

Interrogazione Parlamentare sulla Congregazione dei Testimoni di Geova




Allego questo testo a puro titolo di documentazione, in relazione a questo articolo riguardante il CESNUR e il suo direttore, Massimo Introvigne.

Miguel Martinez

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Senato della Repubblica. Seduta 485. 12 Novembre 1998.

BOSI, CALLEGARO, MINARDO, GIARETTA, ZILIO, PREIONI, DIANA Lino, D’ALI, VERALDI, ANDREOLLI, NAVA, RAGNO, CUSIMANO, MARRI, BORNACIN, FUMAGALLI CARULLI, CIMMINO, NAPOLI Bruno, SERENA, DENTAMARO.


Al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell’Interno
e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.


Premesso

che, in base all’articolo 8, comma 3, della Costituzione, la Commissione per le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha condotto le trattative per predisporre l’intesa fra lo Stato e la Congregazione dei testimoni di Geova e si accinge ad inoltrare la proposta al Consiglio dei Ministri;

che, in relazione alla suddetta Congregazione, agli scriventi sono pervenute numerose e concordi informazioni dalla quali risulterebbe:


1) Che gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di Geova devono sottostare a regole rigide e fra esse predominano disposizioni in contrasto con le leggi dello Stato quali: la negazione del diritto-dovere di voto, la renitenza agli obblighi di leva o servizi alternativi, il rifiuto di emotrasfusioni, vaccinazioni, la proibizione di denunciare all’autorità giudiziaria reati eventualmente commessi dagli adepti;

2) Che l’aderente che non osserva i precetti contenuti nel "Libro di testo per la scuola di ministero del regno" è sottoposto ad un processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario, senza alcuna garanzia o tutela dei diritti fondamentali della persona;

3) Che tutte le informazioni, anche riservate, sugli aderenti e sui dissociati, così come le decisioni del comitato giudiziari, sono raccolte in archivi segreti all’insaputa degli interessati con la possibilità di uso ritorsivo delle informazioni verso i dissociati;

4) Che ogni dissociato deve essere emarginato (rif. Torre di Guardia 15 Aprile 1988) ed è vietata nei confronti di lui qualsiasi forma di relazione; nel caso di legami di stretta parentela, ogni rapporto deve essere ridotto al minimo;

5) Che è severamente proibito leggere letteratura religiosa non geovista (rif. Torre di Guardia 15 gennaio 1987);

6) Che ai testimoni di Geova non è consentito di sposarsi, se non fra "confratelli", e viene messa in discussione la libertà di procreare (rif. Torre di Guardia 1 marzo 1988);

7) Che ogni reato o attività illegale degli aderenti è mantenuta segreta fra i "confratelli";

8) Che ogni attività di solidarietà o di aiuto al prossimo è ignorata con l’eccezione di quella rivolta ai "confratelli";

9) Che la Congregazione testimoni di Geova, pur negando di essere un ente commerciale, svolge invece tali attività, con particolare riguardo ai settori di : stampa, poligrafia ed editoria, in pieno contrasto con l’articolo 1 dello statuto presentato allo Stato per ottenere il riconoscimento giuridico (rif. Decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753);

10) Che la Suprema Corte di cassazione il 27 febbraio 1997, con sentenza n.1753 del 1997 ha considerato che : "… le pubblicazioni di un’associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attività commerciale";

11) Che la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya ( casa-madre di tutte le congregazioni mondiali) dell’8 luglio 1986 è iscritta alla camera di commercio di Milano;

12) Che le attività commerciali di questa Congregazione sono confermate dal fatto che essa risulta essere stata socia accomandante della "la Farfarina"; della "Stenone" di Angeli Denni & c. e della " Immobiliare Verona Z" di Mario Romeo & c., tutte con sede legale in Roma, Via della Bufalotta, 1281;

13) Che a Ravenna si sarebbe verificato il fallimento di una finanziaria, collegata alla Congregazione dei testimoni di Geova (rif. Sentenza della Corte di cassazione, sez. II, del 4 ottobre 1996, n. 693) che raccoglieva contributi volontari frutto della distribuzione di pubblicazioni porta a porta, con la quale sono state truffate alcune decine di persone;

14) Che nei testi delle suddette pubblicazioni, a detta di esperti, sarebbero contenuti messaggi subliminali, atti a favorire il plagio dei lettori;

15) Che la Congregazione promuove ed organizza, attraverso i proprio adepti, l’esportazione e la diffusione clandestina di pubblicazione in paesi nei quali è proibita la predicazione ai testimoni di Geova;

16) Che per la realizzazione delle sale di preghiera si utilizzerebbero finanziamenti di dubbia provenienza, le maestranze non risulterebbero regolarmente assicurate contro gli infortuni e sarebbe pressoché disapplicato il decreto legislativo n. 626 del 1994 inerente la sicurezza sul lavoro;

17) Che recentemente, in Francia, a seguito di un’indagine promossa dalla Direzione delle imposte si è costatato che la Congregazione dei testimoni di Geova avrebbe evaso il fisco per almeno 300 milioni di franchi (circa 90 miliardi di lire);


si chiede di sapere

se la negazione dei principi di appartenenza alla Nazione e il disconoscimento dello Stato e delle istituzioni, che si sostanzia con la regola imposta agli adepti, di rifiutare l’assolvimento degli obblighi di leva o i servizi alternativi quanto la partecipazione al voto nelle elezioni politiche ed amministrative, i giuramenti di fedeltà allo Stato e alle sue leggi non configuri la cosiddetta Congregazione dei testimoni di Geova, per caratteristiche strutturali ed ideologiche, come incompatibile con le norme e lo spirito della Carta costituzionale;

se il complesso delle attività della Congregazione, la rigida osservanza di regole in contrasto con la legislazione italiana a cui sono sottoposti gli adepti, l’assoluta riservatezza dei dati organizzativi, disciplinari e finanziari, la preminente obbedienza alle regole interne in contrasto con i diritti della persona, ai vincoli familiari, ai doveri verso la collettività non siano riconducibili alla fattispecie delle associazioni segrete;

se pertanto, al di là delle proprie definizioni statutarie, la Congregazione dei testimoni di Geova possa essere definita una confessione religiosa o, invece, una setta ;

se il complesso delle attività finanziarie, descritte in premessa, sia conforme con lo statuto della Congregazione e comunque tale da far assumere ad essa le caratteristiche di una vera e propria società commerciale;

se si ritenga opportuno verificare la veridicità dell’utilizzo di messaggi subliminali attraverso le pubblicazioni stampate presso la BETEL di Via della Bufalotta n. 1281 a Roma;

se, tutto ciò considerato, si ritenga lecito addivenire al finanziamento pubblico della Congregazione o piuttosto ritenerlo, al di là di ogni altra considerazione etica o morale, non dovuto nei confronti di una istituzione che ideologicamente rifiuta l’esistenza dello Stato e della Nazione e che contrasta palesemente con l’ordinamento giuridico Italiano (articolo 8, comma 3, della Carta costituzionale);

se risulti a conoscenza che in altri paesi lo Stato abbia predisposto intese o stipulato convenzioni con la Congregazione dei testimoni di Geova.
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Achille
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Messaggio da Achille »

La WTS ha risposto a questa interrogazione: http://www.infotdgeova.it/interrogazione.php" target="_blank

Achille
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jwscientist
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Messaggio da jwscientist »

Non è vero quanto affermato dall’interrogazione, mentre è corretto quanto dichiara la nostra rivista Torre di Guardia del 15 aprile 1988 citata nell’interrogazione stessa. Ivi si dice che di fronte a un "peccatore impenitente", ad esempio una persona che vuole continuare a vivere nell’immoralità, che insiste a praticare pubblicamente l’omosessualità, o a bestemmiare con accanimento, causando grave scandalo tra i fedeli, i fedeli stessi sono esortati dalle Sacre Scritture (1 Corinti 5:1-13, CEI) a tutelarsi non frequentando tali persone che potrebbero corrompere i loro costumi. Nell’ambito confessionale tale prassi fa parte delle normali raccomandazioni dei pastori di qualsiasi denominazione religiosa preposti alla cura del gregge, e del resto anche di genitori che cercano di evitare ai figli deleterie influenze. Si fa presente che la nostra Torre di Guardia del 15 aprile 1991 suggerisce ai pastori delle comunità di fare ogni sforzo per contattare gli espulsi e per aiutarli, se lo desiderano, a ritornare nelle comunità stesse. Si vedano anche le riviste Torre di Guardia del 15 agosto 1992 e 15 luglio 1993».
Quando rispondono son osemrpe ipocriti mettendo in luce le parti a favore, raymond frantz no naveva bestemmiato ne commesso immoralita' ne perversioni ma e' statro espulso lo stesso
Aquarivs

Messaggio da Aquarivs »

Tra l'altro i punti 5 6 e 8 vacillano pericolosamente.
vitale
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ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12818

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Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 507 del 26/07/2011

Firmatari
Primo firmatario: PISICCHIO PINO
Gruppo: MISTO - ALLEANZA PER L'ITALIA

Data firma: 26/07/2011
Destinatari

Ministero destinatario:
• MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 26/07/2011

Stato iter:

IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12818
presentata da
PINO PISICCHIO
martedì 26 luglio 2011, seduta n.507

PISICCHIO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

come risulta anche da recenti inchieste giornalistiche (La Repubblica del 15 luglio 2011 pagine 22 e 23), il fenomeno delle sette religiose, parareligiose, esoteriche, occultiste o misteriche, continua a prosperare in Italia con una preoccupante progressione;

risulterebbero almeno mille le sette religiose operanti, con un milione e mezzo di adepti di cittadinanza italiana che si dilaterebbe a tre milioni e mezzo se si calcola anche la presenza degli immigrati;

preoccupante sarebbe percentuale di minori, circa il 15 per cento del totale, e di donne, pari al 64 per cento del popolo degli adepti;

come osservano gli studiosi, il fenomeno assumerebbe toni particolarmente allarmanti poiché le sette di nuova generazione hanno sostituito all'adesione ad un codice dottrinario ancorché vago e confuso della prima generazione, la subalternanza cieca ed assoluta al santone di turno, al suo dominio e ai suoi istinti;

il profilo psicologico degli adepti è noto alla scienza: si tratta di personalità fragili o che versano in una condizione di temporanea fragilità, personalità assai vulnerabili e alla ricerca di un sostegno che viene offerto da manipolatori senza scrupoli, che sfruttano la credulità degli aderenti per accumulare ricchezze e «usare» menti e corpi per il proprio personale piacere;

la spirale, che la psicologia definisce della «dissonanza cognitiva», in cui cadono gli adepti è costruita in modo da far compiere gesti di adesione sempre più impegnativi all'interno della «trappola della razionalizzazione», per cui appare sempre più difficile abbandonare l'impegno senza perdere l'autostima di sé. Negli stadi iniziali del processo a spirale c'è la richiesta di sacrifici minori, tipo la consegna di piccole somme di danaro al santone, negli stadi intermedi il necessario passaggio alla segregazione e all'allontanamento dalla vita sociale «normale» e dalla famiglia d'origine, negli stadi finali le violenze sessuali, la consegna di tutti gli averi e, in casi estremi, il suicidio o l'omicidio rituale; la casistica appare assai ricca di dolorosi episodi, come il caso della signora C.B. parte lesa nel processo contro un leader di una setta religiosa denominata «Oki do», che non ha potuto veder riconosciuta dal tribunale di Urbino la particolare condizione di persona plagiata nella drammatica esperienza di militanza nella setta;

nonostante l'impegno encomiabile delle forze dell'ordine, l'azione dello Stato si muove all'interno di un quadro normativo lacunoso che colpisce alcune fattispecie di reato, dalla circonvenzione di incapace, alla violenza privata, alla riduzione in schiavitù, alla violenza sessuale, ma non può far riferimento ad una fattispecie tipica che ricomprenda tutto il processo, consentendo alla magistratura di intervenire e colpire il fenomeno negli stadi iniziali, quando le possibilità di successo e di recupero per chi cade nella trappola dei santoni - spesso presentata come una innocente proposta di insegnamento di lingua straniera o di terapie mediche orientaleggianti - appare più alta -:

quali urgenti interventi intenda adottare per arginare l'allarmante fenomeno delle sette religiose in Italia e tutelare le giovani generazioni e la parte della popolazione più fragile da queste venefiche aggressioni. (4-12818)
La famiglia, i figli, la religione, la politica, non hanno più spina dorsale
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