Attenti bambini! L’Uomo nero si nasconde nella cultura (Prima parte)

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Attenti bambini! L’Uomo nero si nasconde nella cultura (Prima parte)

Messaggio da Predestinato74 »

di Alessandro Costantini, Psicologo e Psicoterapeuta





Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per

accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia

la verità per accordarla al proprio pensiero.

(Proverbio arabo)





Non è una favola, l’Uomo nero esiste davvero. Ma non ha le sembianze di un orco cattivo pronto ad assalire i nostri bambini. No, le sue sembianze sono molto più sfumate, quasi sbiadite, difficili da vedere ad un primo sguardo, ma i suoi tentacoli sono molteplici, molto lunghi, si ramificano in un complesso intreccio per arrivare poi comunque al loro obiettivo: i bambini. Questa nuova e più moderna versione dell’Uomo nero si chiama “cultura”: semplicemente l’insieme di valori, regole, leggi, pensieri dominanti e di riferimento condivisi da un grande numero di persone e che si esprime quotidianamente attraverso la politica, i media, la scuola, la letteratura.

Perchè la nostra cultura, e dunque la nostra società, è diventata come un orco predatore di bambini?

Perchè in questi ultimi anni stiamo assistendo ad una ondata di perversi fenomeni che si sta abbattendo ferocemente e senza sosta contro i nostri bambini. Abbiamo giustamente difficoltà a credere che sia tutto vero, pensiamo si tratti di bufale pensate e diffuse da menti malsane che pensano così di farci divertire. In realtà tutto risulta essere drammaticamente vero.

Senza mezzi termini, la questione è questa: si sta tentando, passo dopo passo, di legittimare la pedofilia e l’attività sessuale tra adulti e bambini e di farla passare come un comportamento normale, sano, che non può in alcun modo creare danni ai bambini. Questo sta avvenendo sotto i nostri occhi e la sua diffusione è estremamente accelerata, velocissima, come se qualcuno avesse premuto un interruttore gigante che ha dato il via ad una serie di cellule virali collegate tra loro, in tutto il mondo, che erano lì silenti in attesa del grande input.

Vorrei in questo articolo invitarvi a seguirmi; mi rendo conto che sono tematiche spiacevoli, che ci fanno sicuramente male e che preferiremmo non dover affrontare, ma è importantissimo farlo. Lo dobbiamo ai nostri bambini.

Vediamo in sintesi alcuni (ce ne sono purtroppo molti altri) di questi determinanti “passi” verso una società che giustifica, approva e promuove i rapporti sessuali tra adulti e bambini.

In ambito giurudico-politico:

1) Recentemente una sentenza della Corte di Cassazione (n. 45179 del 8 novembre 2013) annulla la precedente sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha condannato un assistente sociale di 60 anni per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11: è stato stabilito che bisognava tenere conto dell’ “attenuante” a favore dell’imputato pedofilo, perchè tra l’uomo e la bambina si era sì creata una relazione sessuale, ma il sesso era inserito in una più ampia relazione affettiva, sentimentale, in parole semplici in una “relazione d’amore tra l’adulto e il bambino”. Questo non può che farci sconcertare e allarmare: non può esistere una forma di vero amore (maturo ed erotico) tra un adulto e un bambino. La bambina non era innamorata, è stata semplicemente plagiata, manipolata e dunque quello che hanno chiamato “sentimento”, altro non è che in realtà “paura”. Conosciamo tutti la cosiddetta “sindrome di Stoccolma”, per cui la vittima di un carnefice si “affeziona” a questo; ma non lo fa consapevolmente, ma in preda a meccanismi di difesa inconsci che le dicono “non mi sta realmente succedendo questo; è troppo doloroso per me, non posso sopportarlo, sono totalmente impotente; mi devo convincere che ciò che mi viene fatto non è realmente un male, che il carnefice ha le sue buone intenzioni e che sostanzialmente non è malvagio; questo mi porta ad empatizzare con lui, ad affezionarmi, finanche a difenderlo”. Sostanzialmente, non potendo la bambina tollerare e gestire la paura e il dolore per le attenzioni sessuali dell’anziano signore, trasforma questi sentimenti nell’esatto contrario, quello che crediamo sia amore, e ribalta così la situazione da vittima passiva a complice attiva. Ma è tutta una finzione della mente, la bambina non può che soffrire moltissimo per quello che le viene fatto e serie saranno le conseguenze degli abusi subiti. Per questi motivi ritengo che quella considerata come “attenuante”, sia in realtà una “aggravante” perchè, oltre alla violazione fisica della bambina, l’adulto ha creato nella bambina una dipendenza forzata che a livello psicologico è altrettanto grave. Altra aggravante sta nel fatto che l’assistente sociale era per la bambina un tutore, dunque una figura adulta di riferimento che avrebbe dovuto sostenerla e proteggerla dalle sofferenze già vissute nella propria famiglia e per le quali era stata data in affidamento ai servizi sociali.

2) Recentemente anche la politica italiana ha in qualche modo avallato l’ipotesi che la pedofilia sia normale e da non condannare:

- l’onorevole Santolini tempo fa ha dichiarato apertamente: “Il mio orientamento sessuale e’ l’eterosessualita’, ma ce ne sono anche altri, come l’omosessualita’ e la pedofilia”. Ricordiamo che l’omosessualità è effettivamente ormai da anni non più considerata come una malattia e non ha mai comunque rappresentato un crimine. La pedofilia sì.

- anni fa l’onorevole Vendola dichiarò questo: “Non è facile affrontare un tema come quello della pedofilia ad esempio, cioè del diritto dei bambini ad avere una loro sessualità, ad avere rapporti tra loro, o con gli adulti, e trattarne con chi la sessualità l’ha vista sempre in funzione della famiglia”. Caro Vendola no, non è facile affrontare questo tema…..direi che è totalmente folle e perverso.

- recentemente l’onorevole Giovanardi ha proposto un emendamento per il rispetto e la non discriminazione delle minoranze con orientamenti sessuali diversi da quelli più comuni : “o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”.

Giovanardi ci dice sostanzialmente che non è giusto criticare e discriminare gay, bisessuali o transessuali, e fin qui non ci trovo nulla di strano. Ma ci dice anche letteralmente che non dobbiamo più permetterci di discriminare anche i pedofili! Poverini, hanno anche loro dei diritti, non fanno male a nessuno, rispettiamoli!

Pochi giorni fa Giovanardi, in risposta alle numerose e legittime critiche mosse contro il suo emendamento, prova con un refuso: non voleva parlare di “pedofilia”, ma di “pedofobia”.

Intendeva perciò dire “pedofobia”? E che significa? Letteralmente sarebbe la “paura/disprezzo dei bambini” ma se, come dovrebbe, va inteso come per l’”omofobia”, cioè la “paura/disprezzo per gli omosessuali”, va a significare “paura/disprezzo per i pedofili”. Quindi il discorso non cambia: non dobbiamo avercela con i pedofili. Oppure, a voler essere pignoli, significherebbe che non dovremmo discriminare i pedofobi, cioè quelli che ce l’hanno con i pedofili? Non ha senso… Inoltre nel suo emendamento il politico parla di “orientamenti sessuali”, quindi il termine pedofobia, ammesso che sia esatto, non può che essere collegato all’ “orientamento pedofilo”.

Caro Giovanardi, non ci convinci, ti sei impietosamente arrampicato sugli specchi.

3) Alla fine degli anni ’80 uno psichiatra americano, tale Richard Gardner, inventa di sana pianta una malattia, la Pas (Sindrome di alienazione genitoriale) che ad oggi non ha ricevuto alcun riconoscimento scientifico. Secondo questa “diagnosi”, quando un bambino non vuole vedere uno dei genitori, motivando questo rifiuto con il fatto di subire maltrattamenti da questo (di tipo fisico, sessuale o psicologico), in realtà questo bambino sta sempre mentendo e riferendo cose non vere, ma architettate da uno dei genitori contro l’altro. In sostanza un genitore manipola il figlio per fargli dire cose non vere contro il partner. Ora, sicuramente esistono situazioni in cui questo può avvenire e ciò si configura tra l’altro come un reato perseguibile penalmente (Circonvenzione di incapace-art.643 del codice penale). Il problema, però, è che si tende troppo spesso e con estrema leggerezza a porre diagnosi di questa presunta inesistente Pas e che sostanzialmente porta alle seguenti tragiche conseguenze per il bambino: a) il bambino mente e non è credibile, anche se sta dicendo la verità. b) il bambino è “malato/alienato” e pertanto va curato, sostanzialmente allontanato dal genitore che lo ha alienato/manipolato, “resettato”, cioè gli viene fatto un contro-lavaggio del cervello affinché recuperi forzatamente il rapporto con il genitore contro il quale sarebbe stato messo su. Questo attraverso la cosiddetta “terapia della minaccia”: minacciare il bambino di non vedere più il genitore a cui è più affezionato, se non recupera (forzatamente) un rapporto con l’altro genitore. c) Questo avviene inserendo il bambino in una struttura cosiddetta “neutra/protetta” (casa-famiglia) affinché possa “guarire”.

Credo tutto ciò sia drammatico: anche se il bambino dice la verità, anche se è vero che c’è un genitore maltrattante, in automatico scatta la diagnosi di Pas con tutte le sopracitate conseguenze per il bambino e per il suo sano rapporto con l’altro genitore che invece non sta facendo altro che cercare di proteggerlo. Il bambino non viene ascoltato, non si fanno indagini approfondite per comprendere realmente la realtà dei fatti, ma di default si parla di Pas. Ma non finisce qui. Se il padre abusa del figlio piccolo e quest’ultimo, logicamente, non vuole più stare con lui, si dirà che l’abuso non è vero e che quindi il bambino dovrà stare proprio con quel padre pedofilo e allontanato dalla madre, unica vera fonte di salvezza e protezione per lui. Eh sì, è un mondo che funziona tragicamente al contrario… Tale Gardner (morto suicida) era un apologeta della pedofilia, nelle sue opere (auto-pubblicate), è arrivato ad affermare che la pedofilia è normale, che c’è un po’ di pedofilia in ognuno di noi e che se un padre abusa della figlia la colpa è della moglie perchè, non soddisfacendolo sessualmente, costringe il povero uomo a riversare i suoi legittimi istinti sessuali sulla figlia. Parte anche lui dal concetto freudiano di un bambino naturalmente “perverso” alla continua ricerca del piacere sessuale. La sua Pas sembra dunque essere stata creata ad hoc per avallare e consentire le sue perversioni: se per esempio un padre abusa della sua bambina e questa insieme alla madre denunciano il fatto, ecco che puntualmente arriva l’ancora di salvataggio; con la Pas levo il bambino alla madre e lo consegno direttamente al padre affinché, in tutta tranquillità e senza più interferenze esterne, costui possa continuare a perpetrare l’abuso. So che sembra pura follia, ed evidentemente lo è, ma è ciò che sempre più spesso accade nei nostri tribunali. La Pas è stato spesso utilizzata proprio per difendere padri che poi è stato dimostrato essere realmente dei pedofili. Gardner proprio con la sua Pas difese in prima persona il regista Woody Allen accusato di aver abusato della figliastra Dylan quando aveva solo sette anni. In questi giorni quella bambina, oggi adulta, è uscita allo scoperto e ha rivelato gli abusi reali subiti dal patrigno. Praticamente Gardner ha creato una sorta di legge “ad personam”, che tutela lui, i pedofili e tutti gli apologeti della pedofilia.

4) Una nota positiva però c’è. Almeno in parte. Il Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, contiene una serie di modifiche alle norme esistenti, al fine di inasprire la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. In particolare, l’art. 2 del decreto, in vigore dal 6 aprile 2014, ha integrato il Testo Unico in materia di casellario giudiziale, dpr 313/2002, prevedendo che, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Dunque, se una persona decide di lavorare in un contesto che preveda un contatto diretto con minori, il suo datore di lavoro deve accertarsi che il collaboratore non abbia alle spalle condanne per violenza sessuale sui minori. Una legge certamente importante e che rappresenta un passo in avanti nella lotta per i diritti dei minori. Non dimentichiamoci, però, che siamo in Italia… Nel nostro paese o non si fa nulla, oppure lo si fa male. Comunque, polemiche a parte, tale decreto sembra essere troppo generico e superficiale, lasciando in sospeso molte questioni:

a) non è retroattivo, è valido cioè solo per i nuovi assunti, come specificato nella prima nota di chiarimento del Ministero della Giustizia. Ed eventuali pedofili già assunti? Questo nuovo decreto sarà in grado di trasformare come per magia, in una sorta di effetto alone, le loro pulsioni perverse?

b) è valido anche per chi ha la pena sospesa per i suddetti reati?

c) è valido anche per chi ha delle pendenze penali, cioè dei procedimenti in corso per i reati di cui sopra?

d) non è valido per i liberi professionisti, come psicologi, psichiatri, pediatri che lavorano in proprio. Qui in teoria dovrebbero avere voce in capitolo i rispettivi Ordini professionali, con rispettive sospensioni e radiazioni. Ma è davvero così?

e) non è valido per le figure religiose (e non) che sono a contatto con i minori in ambito ecclesiastico, come preti, suore, catechisti. Beh, d’altronde è risaputo che nei luoghi di culto i bambini possono stare tranquilli…

f) non è valido per colf e baby sitter, come comunicato dall’ufficio stampa del Ministero della Giustizia. Perchè? E’dimostrato che queste figure sono immuni da comportamenti pedofili? Pensiamo ad una baby sitter che è a contatto per ore, da sola, proprio con bambini piccoli…

g) non è valido per i volontari. Il fatto di non essere pagato è forse un deterrente per non abusare dei bambini?

h) siamo sicuri che fatta la legge, non si troverà l’inganno? Mi riferisco ad eventuali non applicazioni del decreto, per esempio per condanne il cui fine pena risale a tot anni prima. Lo so, mi sto fasciando la testa prima di romperla, ma sappiamo che queste cose accadono.

Per come si presenta, tale decreto mi sembra una goccia nel mare. Un “contentino”, uno specchio per le allodole. Potrebbe rappresentare davvero una svolta nel contrasto alla pedofilia (ancor più se associato a telecamere e a serie valutazioni psicodiagnostiche sulla personalità di chi lavora con i minori), ma è comunque poco chiaro, poco efficace e, soprattutto, sembrerebbe tutelare una fetta di potenziali pedofili.

Domanda: ma perchè, quando si tratta di bambini, tendiamo sempre a “centellinare” il nostro impegno nei loro confronti? Perchè siamo così “stitici”? E’ come se dicessimo loro, per l’ennesima volta: non siete importanti, oppure sì, siete importanti, dobbiamo pensare a voi. Ma non troppo. Veniamo prima noi adulti.

In attesa di eventuali chiarimenti e miglioramenti relativi a tale decreto, non posso far altro che confermare la tendenza sottilmente perversa, della politica e della giustizia, in materia di infanzia e minori.

http://www.movimentoinfanzia.it/attenti ... ima-parte/" onclick="window.open(this.href);return false;
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Cogitabonda
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Attenti bambini e adulti, lo spettro della disinformazione si aggira sulla rete!

Messaggio da Cogitabonda »

La sentenza della Cassazione citata nell'articolo non ha per nulla avallato come lecito il comportamento del pedofilo. L'abuso resta abuso. La Cassazione non ha annullato la condanna e non ha concesso le attenuanti invocate dalla difesa, ha soltanto constatato che la Corte d'Appello non aveva nemmeno preso in considerazione la possibilità di attenuanti, quindi ha rinviato il caso a un'altra sezione della Corte d'Appello esclusivamente perché esamini e valuti se le attenuanti invocate dalla difesa sussistono. La sentenza è facile da reperire online, chiunque può verificare quanto ho scritto.

Citare una sentenza alterandone il senso, per sostenere che sia in atto una "rivoluzione pro-pedofilia" nella magistratura, mi pare un atto di malafede assai grave.
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Messaggio da Predestinato74 »

Insomma, la Cassazione prende in considerazione l'eventualità di attenuanti... Ti sembra normale?
Non siamo alla follia?
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Messaggio da Cogitabonda »

Più che normale mi sembra doveroso! Ma l'hai letta la sentenza?
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Giovanni64
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Messaggio da Giovanni64 »

Scusate ma ho postato qui un messaggio che volevo postare invece nell'altra discussione dove forse più esplicitamente si stava parlando di educazione sessuale...
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Messaggio da Cogitabonda »

Giovanni64 ha scritto:Scusate ma ho postato qui un messaggio che volevo postare invece nell'altra discussione dove forse più esplicitamente si stava parlando di educazione sessuale...
Provo a spostarlo.

Fatto!
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Mauro1971
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Messaggio da Mauro1971 »

Cogitabonda ha scritto:La sentenza della Cassazione citata nell'articolo non ha per nulla avallato come lecito il comportamento del pedofilo. L'abuso resta abuso. La Cassazione non ha annullato la condanna e non ha concesso le attenuanti invocate dalla difesa, ha soltanto constatato che la Corte d'Appello non aveva nemmeno preso in considerazione la possibilità di attenuanti, quindi ha rinviato il caso a un'altra sezione della Corte d'Appello esclusivamente perché esamini e valuti se le attenuanti invocate dalla difesa sussistono. La sentenza è facile da reperire online, chiunque può verificare quanto ho scritto.

Citare una sentenza alterandone il senso, per sostenere che sia in atto una "rivoluzione pro-pedofilia" nella magistratura, mi pare un atto di malafede assai grave.
La Cassazione non entra nel merito dei capi d'imputazione ma del rispetto della procedura.
Questo significa che al di là del reato imputato essa valuta se è stata rispettata la procedura normativa nel rispetto dei diritti dell'imputato.
Un tribunale ha il dovere di valutare se sussistano o meno delle attenuanti, non può non farlo.
Il che non significa che queste non siano rigettate se non applicabili, ma è un'altra cosa.
ATTENZIONE: ALTA POSSIBILITA' DI CONTENUTI FORTEMENTE DISSACRANTI.
"Sradica le tue domande dal loro terreno, e ne vedrai penzolare le radici. Altre domande!" (F. Herbert)
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Messaggio da Predestinato74 »

Firmate la petizione:

https://secure.avaaz.org/it/petition/Pr ... ssaz/?pv=3" onclick="window.open(this.href);return false;



Perché è importante
Il Movimento per l'Infanzia esprime sconcerto e grande preoccupazione per la sentenza n. 45179 del 8 novembre 2013 della Corte di Cassazione che, annullando la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha condannato un assistente sociale di 60 anni per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11, ha stabilito che bisognava tenere conto dell'attenuante a favore dell'imputato in quanto fra i due si era instaurata una relazione sentimentale.
La posizione della Corte di Cassazione proviene da un'impostazione adultocentrica e ideologica di stampo ottocentesco quando ancora i bambini (e in particolare modo le bambine e le donne in genere) erano privi di protezione, di diritti e dignità.
Lascia sgomenti apprendere che, secondo questa sentenza, la relazione erotico sentimentale fra una bambina di 11 anni e un assistente sociale di 60 anziché aggravare la responsabilità di un pubblico ufficiale che doveva proteggere la minore, la alleggerisce.
E' evidente che la relazione sentimentale aggrava in maniera profonda e drammatica le responsabilità dell'assistente sociale il quale, oltre che usare il corpo di una bambina per il proprio piacere sessuale, ne ha anche assoggettato completamente la psiche approfittando di uno stato di disagio e di bisogno, assicurandosi vigliaccamente una gratificazione anche sul piano emotivo.
Apprendiamo con sgomento come fra l'uomo, di sessanta anni, e la bambina (chiamata impropriamente ragazza nella sentenza della Corte di Cassazione) vi sia stata congiunzione carnale e, nonostante tale circostanza, si invochi, da parte della Corte di Cassazione, l'applicazione della minore gravità.
Rivolgiamo un appello al Presidente della Repubblica quale rappresentante dell'unità nazionale, ma anche nella qualità di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, perchè si pronunci sulla urgenza e sulla necessità di promuovere una cultura sociale, giuridica e istituzionale di contrasto all'adultocentrismo e che sia in grado di tutelare realmente le vittime della violenza, specialmente quando queste sono donne e bambini.
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Predestinato74 ha scritto:Firmate la petizione:
Il Movimento per l'Infanzia esprime sconcerto e grande preoccupazione per la sentenza n. 45179 del 8 novembre 2013 della Corte di Cassazione che, annullando la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha condannato un assistente sociale di 60 anni per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11, ha stabilito che bisognava tenere conto dell'attenuante a favore dell'imputato in quanto fra i due si era instaurata una relazione sentimentale. ...
La parte che ho evidenziato in neretto non è vera. Lo avevo già scritto in precedenza e rimando quindi ai miei post precedenti. La Cassazione non ha deciso che si dovessero concedere attenuanti, ha deciso invece che un altro tribunale rivedesse quella parte del processo d'appello. Ciò che la Cassazione ha ritenuto sbagliato è che nel processo d'appello la Corte ha agito come se tutti gli abusi compiuti su minori di età superiore a 10 anni ma inferiore a 14 fossero uguali, tanto da non ritenere nemmeno necessaria la consulenza di uno psicologo per valutare il male fatto alla vittima. Invece la giurisprudenza vuole che si prendano in considerazione (cito dal testo della sentenza) "la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici".

Insomma la Corte di Cassazione ha riscontrato che la Corte di Appello di Catanzaro non aveva assolto il suo compito fino in fondo e ha fatto ciò che era giusto fare: chiedere che la Corte d'Appello completasse il lavoro. Raccontare in giro che ha concesso attenuanti è una balla che in molti, purtroppo, si sono bevuti e fanno ulteriormente girare sul web. Se volete leggere il testo della sentenza, i dati per cercarla in rete sono questi: Corte di cCassazione, Sez. III penale, sentenza 15 ottobre - 8 novembre 2013, n. 45179.
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Messaggio da geovologo »

Cogitabonda ha scritto:
Predestinato74 ha scritto:Firmate la petizione:
Il Movimento per l'Infanzia esprime sconcerto e grande preoccupazione per la sentenza n. 45179 del 8 novembre 2013 della Corte di Cassazione che, annullando la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha condannato un assistente sociale di 60 anni per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11, ha stabilito che bisognava tenere conto dell'attenuante a favore dell'imputato in quanto fra i due si era instaurata una relazione sentimentale. ...
La parte che ho evidenziato in neretto non è vera. Lo avevo già scritto in precedenza e rimando quindi ai miei post precedenti. La Cassazione non ha deciso che si dovessero concedere attenuanti, ha deciso invece che un altro tribunale rivedesse quella parte del processo d'appello. Ciò che la Cassazione ha ritenuto sbagliato è che nel processo d'appello la Corte ha agito come se tutti gli abusi compiuti su minori di età superiore a 10 anni ma inferiore a 14 fossero uguali, tanto da non ritenere nemmeno nesessaria la consulenza di uno psicologo per valutare il male fatto alla vittima. Invece la giurisprudenza vuole che si prendano in considerazione (cito dal testo della sentenza) "la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici".

Insomma la Corte di Cassazione ha riscontrato che la Corte di Appello di Catanzaro non aveva assolto il suo compito fino in fondo e ha fatto ciò che era giusto fare: chiedere che la Corte d'Appello completasse il lavoro. Raccontare in giro che ha concesso attenuanti è una balla che in molti, purtroppo, si sono bevuti e fanno ulteriormente girare sul web. Se volete leggere il testo della sentenza, i dati per cercarla in rete sono questi: Corte di cCassazione, Sez. III penale, sentenza 15 ottobre - 8 novembre 2013, n. 45179.
Grazie per la opportuna precisazione!
Cordialmente
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geovologo ha scritto:Grazie per la opportuna precisazione!
Proteggere i bambini da abusi, violenze e sfruttamento è una cosa molto importante e molto seria, quindi ritengo doveroso evitare superficialità e imprecisioni che alzano poveroni inutili, anzi potenzialmente dannosi. Peggio ancora è credere di avere identificato come "nemici dei bambini" delle persone o istituzioni che non sono tali.
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Messaggio da Predestinato74 »

Grazie anche da parte mia, ci sono cascato
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Messaggio da Predestinato74 »

Category: diritto e giurisprudenza
RISPOSTA A CHI DIFENDE LA SENTENZA N. 45179 DELL’8 NOVEMBRE 2013
dic. 20 bibliografia consigliata, diritto e giurisprudenza, documenti, generali, sentenze in materia penale no comments
E’ comparsa in rete una, legittima quanto non condivisibile, difesa della sentenza n. 45179 dell’8 novembre 2013 a firma dell’avv. Davide Steccanella (http://www.z3xmi.it/pagina.phtml?_id_ar ... rLnmeKO34H" onclick="window.open(this.href);return false; )
L’intervento si conclude infatti con queste eloquenti parole: E siccome la sentenza annullata tutto questo non lo aveva fatto, la Sentenza di annullamento della Cassazione, oggetto di tante quanto inutili polemiche, si presenta in punto di diritto (ma anche di logica) una volta tanto del tutto ineccepibile.
Il punto centrale che ci interessa e che ci ha motivato a sollevare la questione (e ho scoperto che non siamo soli ma altri stanno raccogliendo firme per un appello alle istituzioni…) è quello, come sappiamo, relativo alla natura e al peso giurdico che si vuole dare alla relazione amorosa che era nata fra la bambina di 11 anni e l’assistente sociale di 60 anni.

Relativamente a tale questione ecco cosa scrive il collega:

I tre punti ritenuti non adeguatamente motivati dai giudici di merito erano quelli relativi alla mancata concessione all’imputato di due attenuanti (il fatto di minore gravità e l’avvenuto risarcimento del danno), e quello relativo alla quantificazione della pena base di anni 5.
Il diniego alla attenuante del fatto di minor gravità era stato motivato esclusivamente sulla ritenuta sussistenza del reato contestato che era appunto un caso di violenza sessuale presunta in ragione della minore età della vittima, e correttamente i giudici di legittimità hanno ricordato che quella speciale attenuante è prevista anche per quel reato, ragion per cui, così motivato, tale diniego appariva palesemente illegittimo.
Per capirci, è come se di fronte alla richiesta di applicare ad un caso di rapina la attenuante del fatto di minor gravità si dicesse di no siccome è…una rapina.

La Corte di Cassazione quindi non ha affatto detto che siccome tra i due soggetti intercorreva un rapporto sentimentale allora la violenza presunta oggetto di giudizio era meno grave, ma ha solo detto che a fronte del fatto storico ricostruito dal processo di merito e che aveva escluso qualsiasi attività di costrizione della minore, non era giuridicamente corretto negare tale attenuante sol perché la vittima era minorenne. Diverso sarebbe stato se la Corte di Appello avesse invece motivato il diniego sulla notevole differenza di età o sul fatto che trattavasi di un assistente sociale cui la minore era stata affidata, ma così non è stato, e quindi ben ha fatto la Corte di legittimità ad annullare quella parte di motivazione.

Questo è quello che scrive il collega, ma leggiamo adesso quello che, sul punto, scrive la Corte di Cassazione:


- Nella specie, la Corte d’Appello, invece, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un’ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di più, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (sì che l’assunto si propone quasi come un’affermazione di principio frutto di mera supposizione). In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa (età e atto sessuale), ritenendoli incompatibili con la specificata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all’imputato, anzichè alla ragazza. Manca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa non possano qualificare la “minore gravità”; nonchè in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà sessuale e al danno arrecato alla minore. –
La Corte di Cassazione è molto chiara quando scrive che la Corte d’Appello non ha considerato e non ha valutato – gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica e l’innamoramento della ragazza”

Non è dato capire quindi come l’avv. Steccanella possa scrivere che la Corte di Casazione – ha solo detto che …non era giuridicamente corretto negare tale attenuante sol perché la vittima era minorenne. -

Come è facile verificare invece la Corte di Cassazione rileva come la Corte d’Appello non ha valutato gli ulteriori aspetti attenuativi quali...l’innamoramento della ragazza.

Questo passaggio indica senza possibilità di equivoco che la Corte di Cassazione non rileva che l’innamoramento della ragazza di undici anni nei confronti di un 60enne rappresenta univocamente e drammaticamente un’aggravante da imputarsi sia alla condotta dell’assistente sociale sia all’entità del danno prodotto e sofferto da questa bambina.
Ecco perchè la Corte d’Appello (correttamente) NON POTEVA rilevare l’innamoramento come una possibile attenuante.
La Corte di Cassazione fra le circostanze che possono (anzi devono…) essere considerate come elementi di attenuazione del reato e del danno indica elementi che invece dramamticamente aggravano un quadro già sufficientemente pesante e che sono, appunto, l’esistenza di un rapporto amoroso e l’innamoramento.

Avere permesso, alimentato e sostenuto da parte dell’assistente sociale un rapporto amoroso, una relazione erotica, e avere permesso, alimentato e sostenuto un (falso) innamoramento da parte di una bambina bisognosa di tutela, aggrava tragicamente il comportamento di questo sessantenne e aggrava tragicamente i danni che questa povera bambina accuserà non tanto e non solo dall’abuso del corpo, ma anche dall’abuso dell’anima.

Ciò che stupisce è come i Giudici della Corte di Cassazione non abbiano capito o accettato ciò che i Giudici della Corte d’Appello avevano invece chiaro, il fatto cioè che una bambina di undici anni non può innamorarsi di un sessantenne, l’amore che i bambini provano verso persone adulte, se non addirittura anziane come questo assistente sociale, ha una valenza esclusivamente filiale, esprime il bisogno di protezione e non ha alcun punto di contatto con il coinvolgimento erotico, il possesso, la complicità, la gelosia e tutti gli aspetti tipici delle relazioni amorose adulte.

Il fatto che questo assistente sociale sia riuscito non solo a violare il corpo della bambina, ma anche la psiche, pervertendo l’amore filiale in relazione amorosa, deformando le lacune affettive nell’imitazione di un grottesco innamoramento, plagiandone l’anima per trasformare una bambina che andava protetta in un’amante che custodiva il segreto di una relazione amorosa extraconiugale è di una gravità incalcolabile e ha provocato e provocherà danni in questa povera creatura molto più profondi di quelli che avrebbe provocato un abuso sessuale privo della (falsa) relazione amorosa.

Ringraziamo quindi l’avv. Steccanella che con il suo intervento critico ci ha permesso di approfondire questa sentenza adultocentrica e anacronistica della Corte di Cassazione e dissentiamo profondamente dal suo articolo per le ragioni indicate.
Riteniamo che le polemiche che abbiamo sollevato siano assolutamente utili, legittime, salutari per una società che intende ancora oggi imporre il punto di vista distorto degli adulti sulla sensibilità e sui bisogni dell’infanzia al solo fine di perpetuare l’oggettivazione delle bambine e dei bambini.

avv. Girolamo Andrea Coffari, presidente del Movimento per l’Infanzia

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Non leggo nulla che già non sapessi in quel testo dell'avvocato Coffari, quindi la mia opinione non cambia.
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Cogitabonda ha scritto:Non leggo nulla che già non sapessi in quel testo dell'avvocato Coffari, quindi la mia opinione non cambia.
Quindi? Dove sta l'imbroglio ? In cosa nello specifico, sbaglia l'avvocato Coffari?
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Siamo a 3839 firme

A chi è genitore, si informi, l'occidente tutto a piccoli passi e colpi di sentenze, vuole ottenere il riconoscimento giuridico e culturale della pedofilia.

Diamo un segnale di dissenso e non lasciate solo ai cattolici l'onore di queste battaglie.

Firmiamo:
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Predestinato74 ha scritto:
Cogitabonda ha scritto:Non leggo nulla che già non sapessi in quel testo dell'avvocato Coffari, quindi la mia opinione non cambia.
Quindi? Dove sta l'imbroglio ? In cosa nello specifico, sbaglia l'avvocato Coffari?
Leggi questo passo che ha scritto Coffari:
Il fatto che questo assistente sociale sia riuscito non solo a violare il corpo della bambina, ma anche la psiche, pervertendo l’amore filiale in relazione amorosa, deformando le lacune affettive nell’imitazione di un grottesco innamoramento, plagiandone l’anima per trasformare una bambina che andava protetta in un’amante che custodiva il segreto di una relazione amorosa extraconiugale è di una gravità incalcolabile e ha provocato e provocherà danni in questa povera creatura molto più profondi di quelli che avrebbe provocato un abuso sessuale privo della (falsa) relazione amorosa.
Questo punto mi sembra molto importante e mi trova completamente d'accordo. Il problema è che questo principio avrebbero dovuto enunciarlo i giudici della Corte d'Appello. Se fossero stati loro a rigettare la richiesta di attenuanti con questa motivazione, penso che la Cassazione non avrebbe avuto nulla da eccepire. Però la corte d'Appello non l'ha fatto, ha liquidato la richiesta dei difensori con un non-ne-parliamo-nemmeno! Ripeto: la Cassazione nel rispedire a un tribunale d'Appello quella parte della sentenza ha fatto semplicemente il suo dovere, perché c'era un vuoto là dove doveva esserci un esame e un pronunciamento. La corte che ora deve effettuare la revisione ha l'opportunità di fare ciò che quella precedente non ha fatto, cioè decretare che l'istanza della difesa, di sottoporre la vittima a un colloquio con uno psicologo per verificare il supposto innamoramento, è stata rigettata perché nel caso in cui la ragazzina realmente si credesse innamorata ciò costituirebbe semmai un'aggravante ... non continuo la mia ipotetica spiegazione, che dovrebbe più o meno contenere lo stesso concetto espresso da Coffari.

Dal mio punto di vista, che non ha pretesa di essere più giusto di quelli altrui, un movimento d'opinione su questa vicenda avrebbe maggiore senso se si rivolgesse alla corte d'Appello, per sensibilizzare i giudici affinché tengano conto di quegli aspetti (la gravità della seduzione affettiva oltre che sessuale) che i loro colleghi avevano ignorato. Ripeto che per me la Cassazione è il bersaglio sbagliato.
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