L'articolo 8 di questo recente decreto stipula quanto segue:
Come si può vedere ai commi 1 e 2 gli enti beneficiari del 5 per mille sono tenuti a fornire un rendiconto delle somme percepite e a pubblicarlo sul loro sito web. Cosa farà la "Congregazione cristiana dei testimoni di Geova"? Si adeguerà, creando anche un proprio sito web che non mi pare esista attualmente? Oppure rinuncerà a questa importante fonte di reddito? Oppure parteciperà anche il prossimo anno alla raccolta del 5 per mille e poi non ottempererà all'obbligo di pubblicazione del rendiconto, sperando di sfuggire alle sanzioni?Art. 8 Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille
1. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.
2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 4.
4. Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al comma 2.
5. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 4, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il testo completo del decreto lo potete leggere qui: https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Dlgs ... 17-111.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;