l'intesa dei tdG con lo stato (benefici e soldini)

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renato-c
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l'intesa dei tdG con lo stato (benefici e soldini)

Messaggio da renato-c »

Salve


CAMERA DEI DEPUTATI N. 7043
http://wai.camera.it/_dati/leg13/lavori ... p/7043.htm


DISEGNO DI LEGGE
http://wai.camera.it/_dati/leg13/lavori ... a/7043.htm

RELAZIONE TECNICA
http://wai.camera.it/_dati/leg13/lavori ... c/7043.htm


PROGETTO DI LEGGE - N. 7043



RELAZIONE TECNICA



(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468,
e successive modificazioni).


Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa regolatrice dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova prevede, all'articolo 17, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche , le erogazioni in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza.
Dai dati informalmente comunicati dalla stessa Congregazione e da informazioni assunte dal Ministero delle finanze, risulta che il numero degli aderenti a tale istituzione religiosa ammonta a circa 400.000 unità; ipotizzando una platea di 150.000 soggetti dichiaranti (circa 35 per cento del totale), è possibile valutare il seguente onere tributario per il bilancio dello Stato, utilizzando parametri ragionevolmente condivisibili ovvero quelli desunti dell'anagrafe tributaria:

150.000: soggetti IRPEF;

2 per cento: percentuale di propensione dei contribuenti a tali erogazioni ( percentuale elevata rispetto al dato nazionale che è dello 0,4 per cento in considerazione della più sentita partecipazione degli aderenti);

3000: soggetti propensi ad effettuare tali erogazioni (0,02 x 150.000);

lire 500.000: ammontare medio di erogazione liberale a favore delle comunità religiose (dati nazionali A.T.);

1,5 miliardi di lire: ammontare globale delle erogazioni;

34 per cento: aliquota marginale media IRPEF;

lire 510 milioni: ammontare dell'onere su base annua.

Relativamente al primo anno d'imposta, tenuto conto dell'effetto saldo-acconto, la perdita di gettito risulterebbe pari a:

510 milioni di lire x 1,75 per cento = 892 milioni di lire, cifra che prudenzialmente viene arrotondata a lire 1 miliardo.

Conseguentemente, l'articolo 23 del presente disegno di legge prevede che alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, valutate in 1.000 milioni di lire per il 2001 ed in 510 milioni di lire a decorrere dal 2002, si provveda, per gli anni 2001 e 2002, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


Con il presente disegno di legge il Governo si propone di fare un ulteriore passo nell'attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'intesa con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata firmata il 20 marzo 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della stessa Congregazione. La Commissione per le intese con le confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza della Congregazione, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i princìpi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già approvate con legge.
Le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

legge 11 agosto 1984, n. 449, con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, e legge 5 ottobre 1993, n. 409, modificativa della precedente intesa;

legge 22 novembre 1988, n. 516 con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7^ giorno, e legge 20 dicembre 1996, n. 637, modificativa della precedente intesa;

legge 22 novembre 1988, n. 517, con le Assemblee di Dio in Italia;

legge 8 marzo 1989, n. 101, con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, e legge 20 dicembre 1996, n. 638, modificativa della precedente intesa;

legge 12 aprile 1995, n. 116, con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;

legge 29 novembre 1995, n. 520, con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

Il presente disegno di legge non prevede modificazioni o abrogazioni di norme vigenti, ma dispone, con una norma analoga a quelle contenute nelle leggi di approvazione delle precedenti intese, che con l'entrata in vigore della legge, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova e dei suoi aderenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Il disegno di legge si inserisce quindi nell'ordinamento giuridico regolando i rapporti con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova sia attraverso disposizioni di carattere generale in materia di libertà religiosa, che discendono dai principi costituzionali sulle libertà, sia con specifiche disposizioni volte ad assicurare l'esercizio di tali libertà agli aderenti alla Confessione religiosa, come nelle intese già approvate con legge (diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto negli ospedali e negli istituti di pena, diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni religiosi) Viene infine esteso alla Congregazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico nelle diocesi (articoli 46 e 47), e già applicato alle Confessioni religiose sopra citate sulla base delle leggi di approvazione delle relative intese.
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brunodb2
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Re: l'intesa dei tdG con lo stato (benefici e soldini)

Messaggio da brunodb2 »

In presenza di un testo molto lungo, possiamo utilizzare lo scroll come di seguito:
PROGETTO DI LEGGE - N. 7043


RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468,
e successive modificazioni).

Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa regolatrice dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova prevede, all'articolo 17, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche , le erogazioni in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza.
Dai dati informalmente comunicati dalla stessa Congregazione e da informazioni assunte dal Ministero delle finanze, risulta che il numero degli aderenti a tale istituzione religiosa ammonta a circa 400.000 unità; ipotizzando una platea di 150.000 soggetti dichiaranti (circa 35 per cento del totale), è possibile valutare il seguente onere tributario per il bilancio dello Stato, utilizzando parametri ragionevolmente condivisibili ovvero quelli desunti dell'anagrafe tributaria:

150.000: soggetti IRPEF;

2 per cento: percentuale di propensione dei contribuenti a tali erogazioni ( percentuale elevata rispetto al dato nazionale che è dello 0,4 per cento in considerazione della più sentita partecipazione degli aderenti);

3000: soggetti propensi ad effettuare tali erogazioni (0,02 x 150.000);

lire 500.000: ammontare medio di erogazione liberale a favore delle comunità religiose (dati nazionali A.T.);

1,5 miliardi di lire: ammontare globale delle erogazioni;

34 per cento: aliquota marginale media IRPEF;

lire 510 milioni: ammontare dell'onere su base annua.

Relativamente al primo anno d'imposta, tenuto conto dell'effetto saldo-acconto, la perdita di gettito risulterebbe pari a:

510 milioni di lire x 1,75 per cento = 892 milioni di lire, cifra che prudenzialmente viene arrotondata a lire 1 miliardo.

Conseguentemente, l'articolo 23 del presente disegno di legge prevede che alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, valutate in 1.000 milioni di lire per il 2001 ed in 510 milioni di lire a decorrere dal 2002, si provveda, per gli anni 2001 e 2002, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


Con il presente disegno di legge il Governo si propone di fare un ulteriore passo nell'attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'intesa con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata firmata il 20 marzo 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della stessa Congregazione. La Commissione per le intese con le confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza della Congregazione, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i princìpi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già approvate con legge.
Le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

legge 11 agosto 1984, n. 449, con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, e legge 5 ottobre 1993, n. 409, modificativa della precedente intesa;

legge 22 novembre 1988, n. 516 con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7^ giorno, e legge 20 dicembre 1996, n. 637, modificativa della precedente intesa;

legge 22 novembre 1988, n. 517, con le Assemblee di Dio in Italia;

legge 8 marzo 1989, n. 101, con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, e legge 20 dicembre 1996, n. 638, modificativa della precedente intesa;

legge 12 aprile 1995, n. 116, con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;

legge 29 novembre 1995, n. 520, con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

Il presente disegno di legge non prevede modificazioni o abrogazioni di norme vigenti, ma dispone, con una norma analoga a quelle contenute nelle leggi di approvazione delle precedenti intese, che con l'entrata in vigore della legge, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova e dei suoi aderenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Il disegno di legge si inserisce quindi nell'ordinamento giuridico regolando i rapporti con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova sia attraverso disposizioni di carattere generale in materia di libertà religiosa, che discendono dai principi costituzionali sulle libertà, sia con specifiche disposizioni volte ad assicurare l'esercizio di tali libertà agli aderenti alla Confessione religiosa, come nelle intese già approvate con legge (diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto negli ospedali e negli istituti di pena, diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni religiosi) Viene infine esteso alla Congregazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico nelle diocesi (articoli 46 e 47), e già applicato alle Confessioni religiose sopra citate sulla base delle leggi di approvazione delle relative intese.
:ciao:

Bruno
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