Moderatore: Cogitabonda
possibile che si possa ‘sfruttare’ l’immagine di un bambino al quale è stato fatto il lavaggio del cervello (anche se è tuo figlio) per fare del proselitismo ‘porta a porta’? Possibile che una ‘setta’ (o quello che sia) schedi materialmente le persone rimanendo nell’anonimato?
Mi sono sorti anche altri interrogativi sul come certa gente non abbia bisogno di lavorare o (forse peggio) sprechi le vacanze per ‘intortare’ il prossimo con argomenti ‘lievi’ quale la fine del mondo imminente, complotti deliranti e profezie d’accatto: ma forse mirano solo al portafoglio degli allocchi?
Ps: spero sinceramente che il bambino del trio – vera vittima della vicenda – non abbia mai bisogno di una trasfusione di sangue. E da buon cristiano lo auguro anche a quelli che spero fossero il padre e la madre.
Verdemare ha scritto:ha fatto bene , quella e' violazione della privacy. Anche a me era successa una cosa simile, una tizia ci guardava dallo spioncino mentre compilavamo le note , e' uscita e ha minacciate di chiamare i carabinieri. Aveva ragione lei,per cui ce ne siamo andate.
Anahata ha scritto:Verdemare ha scritto:ha fatto bene , quella e' violazione della privacy. Anche a me era successa una cosa simile, una tizia ci guardava dallo spioncino mentre compilavamo le note , e' uscita e ha minacciate di chiamare i carabinieri. Aveva ragione lei,per cui ce ne siamo andate.
Una violazione della privacy sarebbe se la nota fosse: "Maschio bianco, probabilmente agnostico, un tempo credeva in Dio oggi non più! Sposato con 2 bambini, di cui uno malato. La moglie è una fervente cattolica. Non ci sono la mattina ma solo la sera" Questa è una violazione della privacy.
Segnarsi che Assente campanello Rossi che privacy viola?
Chi va in giro a fare indagini di mercato (mi è capitato per un brevissimo periodo) che dovrebbe fare?
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675
Art. 1
Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3(*).
Art. 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;Le disposizioni di cui alla successiva lettera b), sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1 dell'articolo 7.
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Anahata ha scritto:Nel segnare gli assenti sulle note di casa in casa non ci ho mai trovato niente di male da tdg e non ci trovo niente di male adesso.
Sono dati NON SENSIBILI, per cui se voglio sul campanello invece che scrivere ANAHATA scrivo Appartamento 6!
Discorso diverso se nelle note scrivo appunti di diverso tipo, ma il prendere semplici note non trovo che sia niente di contro legge: nè fatto da un cattolico nè da un tdg.
Poi sul fatto che il contenuto del messaggio dei tdg sia una fantavaccata e socialmente pericoloso sono d'accordo ma è un'altra storia!
anto ha scritto:Concordo pienamente con Luciano...scusa Anahata ma come puoi pensare che se passi davanti al mio citofono, prendi i miei dati, scrivi gli appunti sulla mia famiglia, le mie abitudini e io non mi INDIGNI!!!!!![]()
mi incavolo chiunque esso sia....non ci sono scuse...io non voglio!!!!!
Anahata ha scritto: Io sono d'accordo che sia sbagliato fare una schedatura della persona, non trovo niente di male nel segnarsi gli assenti.
brisa ha scritto:e una volta che la zona è stata lavorata sono distrutte.
brisa ha scritto:I dati degli assenti come quelli dei presenti non vengono archiviati da nessuna parte.
Non esiste uno spaccio di informazioni, le quali vengono utilizzate solo per uso personale
e una volta che la zona è stata lavorata sono distrutte.
Quando le persone non sono a casa
1 In molte zone è sempre più raro trovare le persone a casa. In questi “tempi difficili” molti sono costretti a dedicare gran parte della giornata al lavoro per sbarcare il lunario. (2 Tim. 3:1) Altri forse sono in giro a fare shopping o a divertirsi. Come possiamo raggiungerli con la buona notizia?
2 Prendiamo note accurate: Innanzi tutto occorre prendere nota di chi non è a casa. Questo è particolarmente importante se percorriamo il territorio di frequente. Scriviamo sempre il nome della via, il numero del territorio, il nostro nome e cognome e la data? Potremmo lasciare dello spazio per riportare altre osservazioni quando noi o un altro proclamatore riproveremo a contattare l’assente. Terminato il servizio ricordiamoci di consegnare le note al proclamatore che sta lavorando il territorio, a meno che non siamo d’accordo che saremo noi a contattare gli assenti. Usiamo un foglietto distinto per ogni persona che mostra interesse e che intendiamo rivisitare.
3 Proviamo in orari diversi: Chi non è a casa nei giorni feriali forse si può trovare la sera o nel fine settimana. Possiamo organizzarci per ritornare in un momento più opportuno? (1 Cor. 10:24) Se non ci è possibile, diamo le note a un proclamatore che può fare dei tentativi in un orario diverso.
. Il territorio dovrebbe essere percorso nel giro di quattro mesi. Quindi lo si riconsegnerà al servitore dei territori, che aggiornerà prontamente le registrazioni
Ministero del Regno 09/06/2006
5 Come percorrere il territorio: Anziché distribuire Notizie del Regno nell’opera stradale percorrete il maggior numero possibile di territori residenziali e commerciali. Prendete nota di chi è assente e cercate di ritornare in un altro orario o in un altro giorno. A partire da lunedì 6 novembre si potrà lasciare anche agli assenti. Tuttavia, se la congregazione ha più territorio di quello che potrà percorrere durante la campagna, gli anziani possono decidere di lasciare da subito Notizie del Regno agli assenti
Ministero del Regno 12/06/2006
4 Come si fa ad averlo: Se volete un territorio personale, parlatene con il servitore dei territori. Invitate altri proclamatori ad accompagnarvi nel servizio e prendete nota di chi è assente.
Ministero del Regno 05/01/2001
. Ribadire l’importanza di tenere accurate note di casa in casa, di ritornare da chi era assente e di fare prontamente le visite ulteriori.
.Art. 5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi
Luciano ha scritto:L'uso non è personale in quanto i dati sono tramandati a chi eredita il territorio e ne è al corrente anche il proclamatore che lo affianca.
ciao
Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,................................................... possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
Art. 24-bis(***)
Altri dati particolari
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
Art. 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3(*).
brisa ha scritto: Perdonami, ma stai dicendo delle vere e proprie sciocchezze. E non sarebbe male che qualche ex si prendesse la briga di spiegarti bene la questione, sempre che la verità ti interessi veramente .
daniela47 ha scritto:Ma scusa Brisa,
Tu che ti sei sempre dichiarato solo un simpatizzante e non un TDG come fai a sapere queste cose in maniera tanto profonda e con tanta tua sicurezza ?.
Forse facevi parte di quella foto ?:
Luciano ha scritto:daniela47 ha scritto:Ma scusa Brisa,
Tu che ti sei sempre dichiarato solo un simpatizzante e non un TDG come fai a sapere queste cose in maniera tanto profonda e con tanta tua sicurezza ?.
Forse facevi parte di quella foto ?:
Al sondaggio "Le bugie" Brisa ha votato "no".
ciao
deliverance1979 ha scritto:Per Brisa.....
E' vero che non esiste un'archivio della WTS o della congregazione locale dei testimoni di Geova, ma è pur vero che accadono le seguenti cose...
1- Tutte le famose note di casa in casa che dovrebbero essere compilate da ogni proclamatore diligente che indicano se la persona è in casa, se non c'è, se avendo parlato con il padrone di casa si notano altre questioni come: se è da solo, se ha famiglia, se ha figli e via dicendo, nonchè si dovrebbero appuntare le sue preoccupazioni o eventuali stati d'animo ed altri dettagli fondamentali per la visita ulteriore....
Tale rapporto è del tutto personale del proclamatore che ha fatto la casa e viene tenuto da conto dallo stesso.....nessuno dice di distruggere tali note di servizio se non su propria decisione o perchè il padrone di casa non c'è più, o perchè non più interessato o perchè le note sono molto ma molto datate.
Si riportavano anche delle situazioni potenzialmente pericolose come padroni di casa molesti, chiassosi e via dicendo e solitamente questo livello di informazioni particolareggiato era appannaggio di anziani e servitori di ministero, ma non sò se in questi casi particolari c'è un archivio vero e proprio che riportava queste situazioni....
2- Su diversi territori, per quanto ne sapevo io ma queste sono informazioni di almeno 6 anni fà, si annotavano eventuali padroni di casa che non volevano essere disturbati, molti dei quali venivano al massimo contattati una volta all'anno, oppure i disassociati.
Molte di queste note rimanevano allegati sulla piantina del territorio in questione cosi che i proclamatori che andavano a predicare nella zona sapevano queste informazioni....
Spero di essere stato abbastanza esaustivo....![]()
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