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I punti chiave
Elargizioni in denaro e scelte indotte
Una tutela più ampia contro il reato
No alle umiliazioni anche se legate a convinzioni religiose
La libera scelta di aderire ad una comunità “religiosa” e lo stato di libertà fisico nel quale si continua a vivere dopo l’adesione alla setta, non bastano per escludere la riduzione in schiavitù. La tutela penale deve, infatti, essere assicurata contro ogni manipolazione anche psicologica, tesa ad annientare o a comprimere in modo sensibile la sensibilità altrui. Partendo da queste premesse la Corte di cassazione (sentenza 13815) accoglie il ricorso della Pubblica accusa che chiedeva la condanna per il reato di riduzione in schiavitù per l’imputato: un ex parroco, che per 20 anni aveva condizionato la vita e sfruttato molti suoi ex parrocchiani che lo avevano seguito, dopo la sua sospensione a diviniis, nel suo nuovo cammino “religioso”, che lo aveva portato a creare una comunità in un ex convento di Montecchio.